Il 23 ottobre 2024, il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno adottato la Direttiva 2024/2853, abrogando la precedente Direttiva 85/374/CEE. Questa nuova normativa ha l’obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato interno e di garantire una maggiore protezione dei consumatori e delle persone fisiche.
La Direttiva (UE) 2024/2853 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 18 novembre 2024 e dovrà essere recepita entro la data del 9 dicembre 2026.
La Direttiva 2024/2853 amplia la definizione di “prodotto” includendo non solo i beni mobili tangibili, ma anche software, file per la fabbricazione digitale, elettricità e materie prime. Questa espansione è stata necessaria per riflettere i cambiamenti tecnologici e l’evoluzione delle catene di approvvigionamento globali, abbracciando sia i prodotti fisici tradizionali che le nuove tecnologie emergenti, in particolare le intelligenze artificiali.
Per quanto riguarda la responsabilità, la Direttiva mantiene l’approccio della responsabilità oggettiva degli operatori economici (fabbricante, importatore, rappresentante con sede nell’UE del fabbricante estero, ecc.), indipendentemente dalla colpa o dall’intenzione. La Direttiva intende garantire, comunque, una giusta ripartizione del rischio nell’economia circolare, perciò il fabbricante originario rimane esente da responsabilità se è in grado di provare che il danno è stato provocato da una modifica sostanziale apportata da un diverso operatore economico. Ad esempio, se un prodotto viene riparato, aggiornato o modificato al di fuori del controllo del fabbricante originario, l’impresa o la persona che apporta la modifica sarà ritenuta responsabile di eventuali danni causati dal prodotto modificato (compresi, eventualmente, gli operatori che offrono servizi di installazione o riparazione).
Il diritto al risarcimento è previsto in caso di morte, lesioni personali, danneggiamento o distruzione di beni, nonché distruzione o corruzione di dati non usati a fini professionali. Tuttavia, i beni usati esclusivamente a fini professionali sono esclusi da questo diritto. Un prodotto viene considerato difettoso se non offre la sicurezza che un consumatore può legittimamente attendersi, tenendo conto di tutte le circostanze, incluso il momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione, l’uso previsto e le eventuali istruzioni fornite.
Inoltre, viene introdotto il diritto per la persona danneggiata di chiedere l’accesso agli elementi di prova pertinenti a disposizione del fabbricante, quindi il giudice avrà la facoltà di ordinare all’azienda di rivelare le informazioni necessarie e proporzionate per sostenere le richieste di risarcimento delle vittime di danni.
Inoltre, esiste una presunzione del nesso di causalità tra il carattere difettoso del prodotto e il danno nel caso in cui sia stato provato che il prodotto è difettoso e che la natura del danno è compatibile con il difetto in questione.
In conclusione, la Direttiva 2024/2853 mantiene l’approccio della responsabilità oggettiva e prevede diritti al risarcimento più ampi, includendo casi di distruzione o corruzione di dati non professionali. Inoltre, introduce obblighi per coloro che modificano prodotti fuori dal controllo del fabbricante originario e stabilisce l’accesso agli elementi di prova per le persone danneggiate.