L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha trasmesso una nota (rif. nota 7020/2024 del 25 settembre 2024) alle direzioni interregionali e agli ispettorati territoriali per chiarire che non è possibile rilasciare un provvedimento autorizzativo, disciplinato dall’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/1970), nelle ipotesi in cui il titolare dei dati personali acquisiti mediante strumenti dai quali può incidentalmente derivare un controllo a distanza non coincida con il datore istante, ma sia un soggetto terzo estraneo al rapporto di lavoro. La nota fa riferimento ai casi in cui sono ad esempio installati:
- impianti di videosorveglianza presso negozi in franchising sulla base della richiesta del franchisor e non per esigenze del datore di lavoro che gestisce il singolo punto vendita, o
- impianti di geolocalizzazione su veicoli sulla base del committente del servizio di trasporto e non per finalità proprie della società vettore prestatrice del servizio stesso.
Sul tema l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha rilevato che:
- nella documentazione tecnica allegata all’istanza spesso non è chiaro chi ricopra effettivamente i ruoli di Titolare del trattamento e di Responsabile del trattamento dei dati desunti dai suddetti sistemi, o/ e
- si evince in maniera chiara che il Titolare del trattamento di fatto è la società committente e non il vettore/datore di lavoro.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, formulando una proposta di riscontro che le sedi territoriali devono rendere in tali circostanze, non manca di sottolineare che l’impossibilità di emettere l’autorizzazione va a discapito della possibilità di fare riferimento a tale atto quale elemento del bilanciamento di interessi che legittima il trattamento di dati personali dei lavorati.