Il 3 luglio 2024 la Commissione Europea ha pubblicato il report inviato al Parlamento ed al Consiglio europei sullo stato di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 (di seguito anche Direttiva) sulla tutela delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione.
Come è noto, la Direttiva mirava (e mira) a migliorare l’applicazione del diritto euro-unitario, facilitando le c.d. segnalazioni whistleblowing e alimentando, quindi, i sistemi di controllo nazionali e dell’Unione.
Con tale report, la Commissione – dopo aver ribadito la strategicità della Direttiva rispetto alla protezione degli interessi dell’Unione – ha informato gli altri Organi europei, oltreché i cittadini euro-unitari, sullo stato di attuazione ed applicazione della Direttiva da parte degli Stati membri.
Prima di passare ad una valutazione di merito, la Commissione ha anzitutto constatato, rammaricandosene, un ritardo generalizzato nel recepimento della Direttiva, il cui termine era fissato per il 21 dicembre 2021.
Entrando nel merito delle misure di recepimento, la Commissione ha condotto la propria analisi, valutando l’aderenza delle disposizioni nazionali rispetto ai seguenti profili della Direttiva: a) ambito di applicazione oggettivo (artt. 2, 3 e 5 §§ 1 e 2); b) ambito di applicazione soggettivo (art. 4); c) canali e procedure di segnalazione interna (artt. 8 e 9); d) canali e procedure di segnalazione esterna (art. 11); e) obbligo di riservatezza (artt. 16); f) misure di protezione e supporto per le persone segnalanti (artt. 19 – 23).
Come può leggersi nel report della Commissione, dallo studio condotto è emerso come tutti gli Stati membri abbiamo recepito principali disposizioni della Direttiva, quali, ad esempio, quelle in merito alle condizioni di protezione, quelle inerenti ai canali di segnalazione (interni ed esterni), nonché quelle relative al divieto di ritorsione e alle misure di protezione e sostegno nei confronti dei segnalanti.
In secondo luogo, il report segnala come la maggior parte degli Stati euro-unitari abbia deciso di estendere il regime di protezione della Direttiva anche a segnalazioni aventi ad oggetto violazioni di altre disposizioni nazionali (es. l’Italia ha esteso il regime alle segnalazioni di violazioni della normativa di cui al D.Lgs 231/2001). Altri ancora hanno invece addirittura previsto ulteriori misure di sostegno rispetto a quelle europee, quali, ad esempio, l’assistenza finanziaria e psicologica.
Da ultimo, la Commissione rileva come, il recepimento della Direttiva debba essere migliorato sotto alcuni profili, quali, in particolare, il campo di applicazione materiale, le condizioni di protezione e le misure di protezione contro le eventuali ritorsioni, specie in punto di responsabilità e sanzioni.