
Dopo quattro mesi di sospensione, torna in vigore per le Società di Capitali, le Associazioni e le Fondazioni, i Trust e le Società fiduciarie, l’obbligo di comunicazione del nominativo del Titolare Effettivo sul Registro telematico istituito presso le Camere di Commercio.
In data 9 aprile, con le sentenze nn. 6837, 6839, 6840, 6841, 6844, 6845, il TAR ha respinto i ricorsi presentati da diverse associazioni fiduciarie e si è quindi concluso il giudizio di merito relativo alla contestazione riguardante l’obbligo, introdotto dal decreto MIMIT del 29 settembre 2023, di effettuare la comunicazione nel Registro dei titolari effettivi dei mandati fiduciari stipulati con società fiduciarie.
Le ricorrenti avevano richiesto l’annullamento del provvedimento ministeriale, previa sospensione della sua efficacia: con l’ordinanza n. 8083 del 7 dicembre 2023, il Tribunale aveva disposto, prima della scadenza del termine per l’inoltro delle comunicazioni, la sospensione cautelare dell’efficacia del Decreto, recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva e dei relativi decreti MIMIT di attivazione del registro.
Pertanto, era stato sospeso anche l’obbligo di comunicazione dei dati al registro imprese entro l’11 dicembre 2023, in attesa del giudizio di merito.
Ebbene, le sentenze di rigetto hanno ritenuto privi di fondamento i motivi dei ricorrenti che si opponevano alla ricomprensione del mandato fiduciario tra gli istituti giuridici affini al trust ed al disposto dell’art. 7 c. 2 D.M. 55/2022, dove è prevista una forma di accesso generalizzata alle informazioni sulla titolarità effettiva comunicate dai trust e dagli istituti giuridici affini.
Il TAR ha precisato che, nel mandato fiduciario, come per il trust, la titolarità formale dei beni oggetto del mandato e la legittimazione all’esercizio dei relativi diritti sono attribuiti a un soggetto, ovvero la società fiduciaria, diverso dal proprietario, ovvero il fiduciante, che rimane il titolare effettivo.
Pertanto, si realizza l’occultamento che il legislatore europeo intende contrastare con le disposizioni in materia di titolarità effettiva.
Il rilievo dei ricorrenti, fondato sul fatto che il Decreto Ministeriale prevede un accesso generalizzato alle informazioni sui titolari effettivi di tali entità, è stato censurato sulla base di un’interpretazione sistematica e teleologica della normativa antiriciclaggio europea: alla luce del quadro normativo sovranazionale e della sentenza della Corte di Giustizia UE del 22/11/2022, cause C-37/20 e C-601/20, l’accesso è da intendersi consentito a chiunque possa dimostrare un “legittimo interesse”, in virtù del richiamo al considerando n. 14 della Direttiva (UE) 2015/849, che individua espressamente un “legittimo interesse in relazione al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e ai reati presupposto associati, quali la corruzione, i reati fiscali e la frode”.
In altre parole, è stato rilevato che il legislatore europeo ha previsto che l’accesso debba essere consentito solo qualora l’interesse ad esso sotteso sia coerente e omogeneo con le finalità previste dalla normativa antiriciclaggio.
Tra gli effetti significativi della pubblicazione delle sentenze si segnala il decorrere del termine di 60 giorni dell’obbligo di comunicazione dei dati al registro imprese entro l’11 dicembre 2023 che pertanto è scaduto l’11 aprile 2024.
Tuttavia, la vicenda è destinata a proseguire anche in ragione della richiesta di concessione di una congrua proroga del termine in parola presentata al Ministero delle Imprese e del Made in Italy sia da Assofiduciaria e sia dal Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti.